La Sezione del Collegio di Garanzia sulle controversie in tema di ammissione/esclusione dalle competizioni professionistiche, presieduta dall’avv. Vincenzo Nunziata, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
Il colleggio di garanzia de Coni HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso presentato dalla Società S.P.A.L. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l., per l’annullamento del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 43/A del 24 luglio 2023 del Consiglio Federale FIGC, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata resa nota la graduatoria per la riammissione nel Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2023/2024, in parte qua, nella parte che vede la controinteressata A.C. Perugia Calcio S.r.l. in una posizione nella graduatoria valevole per la riammissione al predetto campionato e relativi atti, pareri presupposti della COVISOC e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi richiamati nel comunicato di cui sopra, connessi; nonché, per quanto occorrer possa, con riferimento alle decisioni del Consiglio Federale, di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC nn. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023 e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo alla A.C. Perugia Calcio S.r.l., entro il termine previsto, del requisito dei Criteri Infrastrutturali contemplato dal Sistema di Licenze per il campionato di Serie B 2023/2024, di cui al Comunicato n. 66/A del 9 novembre 2022, come richiamato nei predetti comunicati; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai provvedimenti sopra richiamati, ove lesivo; HA, ALTRESI’, DICHIARATO INAMISSIIBLE IL RICORSO INCIDENTALE DEL PERUGIA CALCIO S.R.L.; HA, INOLTRE, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.
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